rinvio assemblea, cessione di azioni, diritto di intervento e di voto


 

Not. Riccardo Cambi, 19.10.2001, chiede:

 

La societa' Alfa SPA si riunisce in assemblea straordinaria. Intervengono i due soci, A titolare di azioni pari al 99% e B titolare di azioni pari al 1% per deliberare un aumento di capitale.

In assemblea viene chiesto un rinvio al giorno successivo.

Prima della ripresa dell'assemblea il socio B vende al socio A le sue azioni.

 

I° quesito:

come fa a cedere le azioni? Possono le azioni depositate per l'intervento in assemblea essere ritirate per la girata e poi ridepositate? Io non credo: se le ritira, il socio B non potra' intervenire piu' a questa assemblea.

Se non le ritira e fa un atto di vendita, la mancata girata sul titolo avrebbe come conseguenza comunque che il nuovo socio non risulta titolare verso la societa e quindi non potra' intervenire con QUELLE azioni all'assemblea.

 

II° quesito:

ammesso e non concesso che le azioni vengano cedute, e che vengano eseguite le girate sui titoli azionari, mi e vi chiedo: puo' variare la compagine sociale tra un'assemblea e la sua ripresa a seguito di rinvio? In altri termini: il diritto di intervento in assemblea ed il "peso" dei singoli soci in relazione alle rispettive partecipazioni non dovrebbe cristallizzarsi al momento della costituzione della (prima) assemblea, posto che l'assemblea che si riaprira' alla data del rinvio non e' una diversa assemblea ma semplicemente la stessa in diversa sessione, se cosi' si puo' dire?

 

III° quesito:

se la delibera da adottare presuppone il consenso unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale ed alla ripresa dell'assemblea si presenta soltanto il socio A (originario titolare del 99% e poi acquirente del residuo 1%), posso ritenere che il suo voto rappresenti l'intero capitale sociale? Io non credo: secondo me A potra' intervenire e votare ma solo con il 99% del capitale. Se B non interverra' alla ripresa dell'assemblea, sara' come se si fosse allontanato prima del voto ma resterebbe sempre lui unico legittimato ad intervenire e votare per le azioni di cui era titolare in origine..

 

 

Not. Sergio Marciano, 19.10.2001, risponde:

 

Mi sembra che si possa:

1) vendere le azioni senza girata sul titolo;

2) stipulare accordo su come esercitare il voto;

3) intervenire in assemblea (A e B) e votare come convenuto.